Contributo all’esportazione

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 14
D.M. 15 luglio 2015 “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica” art. 11

In caso di stanziamento di fondi per tale scopo, sono concessi contributi per la distribuzione all’estero di film riconosciuti di interesse culturale ai quali è stato rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico nei tre anni precedenti, al fine di agevolare l’esportazione di film riconosciuti di interesse culturale.
Possono accedere ai contributi le imprese di esportazione che, nell’anno solare precedente, abbiano venduto all’estero diritti di sfruttamento per almeno un film riconosciuto di interesse culturale, per un valore complessivo delle transazioni effettuate non inferiore a 50.000 euro. La base di calcolo di detti contributi è costituita dalle transazioni sottoscritte nell’anno solare precedente dalla stessa impresa di esportazione relativamente alla cessione di diritti di sfruttamento di film di interesse culturale prodotti negli ultimi cinque anni, nonché dagli ingressi realizzati in sala all’estero dai medesimi film.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

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Allegati AA1BCD

Attività del soggetto gestore

  • Istruzione pratica con recupero dati presentati presso il Mibact;
  • Attività di controllo della documentazione ricevuta;
  • Verifiche societarie (DURC e CERVED);
  • Erogazione e monitoraggio adempimenti (ATTENZIONE: il contributo è vincolato alla sottoscrizione di transazioni, nell’anno solare in corso, per un valore complessivo pari almeno a quello dichiarato nell’anno precedente e su cui è stato calcolato il contributo stesso.)