Contributo alla copertura del costo industriale

(CD. Contributo alla produzione)

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 13
D
.M. 15 luglio 2015 “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica” artt. 6-8)    

Sostegno alle società di produzione cinematografica – iscritte agli elenchi del Mibact – per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale:

  • 1.1 Contributo per i lungometraggi (fino a un massimo del 35% del costo industriale e non superiore a 1,5 M di €. Tale limite è elevato all’80% del costo industriale per i “film difficili”);
  • 1.2 Contributo per opere prime o seconde (fino a un massimo dell’80% del costo industriale e non superiore a 750.000 €)
  • 1.3 Contributo per cortometraggi (non superiore a € 40.000).

Per i film realizzati in regime di coproduzione, il contributo viene determinato in base alla sola quota italiana.

Il produttore deve spendere sul territorio italiano un importo pari ad almeno il 160% del contributo concesso, nel caso di contributo a lungometraggi di interesse culturale, oppure pari al 100% nel caso di lungometraggi di interesse culturale realizzati in coproduzione minoritaria e di film difficili (tra i quali si elencano le opere prime e seconde e i cortometraggi).

La stipula dell’atto di erogazione del contributo è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione al Soggetto Gestore di tutta la documentazione necessaria entro 12 mesi (per i lungometraggi) ovvero 18 mesi (per le opere prime e seconde e i cortometraggi) dalla data del decreto di assegnazione del contributo.

Il contributo concesso per la realizzazione del progetto filmico viene erogato a stato avanzamento delle lavorazioni. I costi maturati che consentono l’erogazione dei vari SAL del contributo vengono poi accertati ex post da verifiche puntuali effettuate da società di revisione, entro 180 giorni dall’uscita in sala.
I contributi alla produzione non sono a fondo perduto; la normativa prevede, al fine di consentire al produttore di conservare i diritti di sfruttamento, la restituzione di almeno il 30% di quanto erogato entro 5 anni dalla prima erogazione.

Si fa presente che qualora il contratto di distribuzione preveda il versamento del minimo garantito o l’anticipo delle spese di distribuzione da parte del distributore, il produttore deve riportare sul piano finanziario relativo al film il suddetto importo.

Inoltre, in adempimento a quanto previsto dalla normativa, la distribuzione deve essere a cura di un’impresa che svolga attività nel settore in campo nazionale (“Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica” art. 5 comma 2 del D.M 8 febbraio 2013 e successivi) e a tal fine il produttore deve presentare le seguenti informazioni relative alla società di distribuzione: curriculum vitae; fatturato dell’ultimo del biennio; numero film distribuiti nell’ultimo triennio.

Si invitano i beneficiari dei contributi a prendere visione di alcune clausole fondamentali da inserire nella contrattualistica relativa al film:
– Contratto di distribuzione:
a. “In presenza di contributo statale alla produzione a valere sul fondo di cui all’art. 12 d. lgs 28/2004, le eventuali agevolazioni fiscali (tax credit) di cui il distributore beneficia/ beneficerà, saranno conteggiate nel recupero dei costi di distribuzione”;
b. I contratti di distribuzione devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa in merito alle provvigioni del distributore, al numero copie e alla durata del contratto;

– Contratti di associazione produttiva, coproduzione, distribuzione, service e affini tra la società beneficiaria del contributo statale e altre società:
a. L’impresa di produzione beneficiaria del contributo statale deve prevedere, a pena di decadenza del contributo, una clausola sul contratto in merito all’obbligo per la controparte di produrre la documentazione necessaria alla verifica dei costi sostenuti (anche accesso a terzi, ovvero alla società di audit ovvero certificazione dei costi).

Per i film in coproduzione con società estere, occorre presentare i contratti in originale con la relativa versione italiana.
I beneficiari, in adempimento alla normativa, devono provvedere tempestivamente all’invio al Soggetto Gestore di copia di tutti i contratti di distribuzione e di vendita diritti in Italia e all’estero.

Case di stampa riconosciute dal soggetto gestore

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Scarica qui la modulistica:

Linee guida produzione + Allegati AA1BDGHLNOPR1R2R3R4S
FORMAT CONTRATTO CORTOMETRAGGIO_ DM 15 07 2015

FORMAT CONTRATTO LUNGOMETRAGGIO _ DM 15 07 2015

 

Attività del soggetto gestore

– Verifica dei requisiti preliminari all’esame della Commissione per la Cinematografia – sezione consultiva per i film (requisiti patrimoniali previsti dalla normativa e situazioni pregresse);
– istruzione pratica con recupero dati presentati presso il Mibact (ATTENZIONE: necessario presentare la denuncia inizio lavorazione almeno un giorno prima dell’inizio effettivo delle riprese);
– istruttoria pratica con richiesta documenti alla società per atto di erogazione;
– attività di controllo della documentazione ricevuta;
– verifiche societarie (DURC,CERVED e antimafia per importi superiori a 150.000 euro);
– stipula del contratto ed erogazione del contributo in SAL;
– verifica costi a 180 giorni per saldo contributo (ATTENZIONE: entro 60 giorni dalla data di presentazione della copia campione, all’atto di richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico del film, le società devono presentare la richiesta di nazionalità italiana definitiva);
– verifica dei rendiconti di sfruttamento rilasciati dalla società di produzione fino a fine quinquennio (rendiconti trimestrali 1° Anno, rendiconti semestrali 2° anno, rendiconti annuali per 3° 4°e 5° anno);
– verifica del recupero del 30% del contributo erogato e monitoraggio dei successivi rendiconti di sfruttamento;
– in assenza del recupero del 30% del contributo, attribuzione dei diritti allo Stato secondo la normativa vigente, come risultante da contratto stipulato.

Fase cartolarizzazione
Ove previsto dalla normativa e a seguito d’indirizzo della Direzione Generale Cinema, alle società di produzione viene concessa la possibilità di estinguere la propria posizione debitoria, acquisendo la titolarità dei relativi diritti, mediante il versamento della quota prevista nei decreti ministeriali di riferimento.

Referenti e Contatti

PEC: gfc@pec.lucecinecitta.it

 

Responsabile – Gestione Fondi Cinema:

Giulia Marcacci

Tel. 06 7228 6580

Email: g.marcacci@cinecitta.it

 

Referenti – Gestione Fondi Cinema:

Sara Bonetti

Tel. 06 7228 6578

Email: s.bonetti@cinecitta.it 

Maria Teresa Viglione

Tel. 06 7228 6575

Email: mt.viglione@cinecitta.it 

Anna Cristina Vanni
Tel. 06 7228 6002

Email: ac.vanni@cinecitta.it