Contributo percentuale sugli incassi

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, art. 10
D.M. 7 settembre 2015 (“modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche”
D.M 9 marzo 2016 “modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 settembre 2015 recante “modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche”

I contributi percentuali sugli incassi sono calcolati automaticamente sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati da lungometraggi di produzione nazionale, nonché da lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale e di animazione, prodotti da imprese di produzione cinematografica anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere.

I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato incassi superiori a cinquantamila euro sulla base di dati SIAE rilevati non oltre 18 mesi dalla prima proiezione in pubblico.
La presentazione della prima istanza deve avvenire non prima che siano trascorsi almeno tre mesi dall’uscita in sala ed entro l’anno dall’ammissione ai benefici di legge.
Nel caso in cui il film realizzi ulteriori incassi successivamente alla presentazione della pima istanza, possono essere presentate istanze integrative, comunque, non oltre il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge.

I contributi certificati dal Mibact sono esigibili:
• in via immediata, nella misura massima del 10%, previa presentazione di un piano finanziario aggiornato relativo al film cui i contributi si riferiscono per la verifica del rispetto dei limiti di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla normativa vigente;
• in misura del 90% dell’importo, entro tre anni dalla data di certificazione del credito, al reinvestimento in sviluppo, produzione e/o distribuzione di nuove opere filmiche di nazionalità italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale, previsti per il credito d’imposta alla produzione cinematografica.

E’ riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, cittadini italiani o dell’Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, previa presentazione di specifica istanza.
La presentazione dell’istanza deve avvenire non prima che siano trascorsi almeno tre mesi dall’uscita in sala ed entro i ventiquattro mesi dalla predetta uscita.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

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Allegati ABDV

Attività del soggetto gestore

  • Istruzione pratica con recupero dati presentati presso il Mibact;
  • Verifiche societarie (DURC,CERVED e antimafia per importi superiori a 150.000 euro)
  • Erogazione e monitoraggio adempimenti (ATTENZIONE: il 90% dell’importo è vincolato al reinvestimento in sviluppo, produzione e/o distribuzione di nuove opere filmiche di nazionalità italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale, previsti per il credito d’imposta alla produzione cinematografica, entro tre anni dalla data di certificazione del credito).

Referenti e Contatti

PEC: gfc@pec.lucecinecitta.it

Responsabile – Gestione Fondi Cinema:

Giulia Marcacci

Tel. 06 7228 6580

Email: g.marcacci@cinecitta.it

Referenti – Gestione Fondi Cinema:

Maria Teresa Viglione

Tel. 06 7228 6575

Email: mt.viglione@cinecitta.it