Informativa, procedura e modulistica

ACCESSO CIVICO

Pubblicazione ai sensi di:

  • D. Lgs. n. 33/2013, art. 5, c. 1 e 2,
  • L. n. 241/1990, art. 2, c. 9 bis
  • linee guida FOIA, redatte da ANAC (delibera n. 1309 del 2016)

Il diritto di Accesso

Al fine di rispondere alle esigenze di trasparenza dell’apparato pubblico, il sistema normativo prevede diverse forme di accesso a documenti, informazioni e dati in possesso dell’amministrazione pubblica. Si prevedono le seguenti forme:

  1. Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato rispetto al passato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Di seguito il relativo modulo da scaricare:
     Modulo A – accesso documentale
    Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può rivolgersi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ( e-mail:rpct@cinecitta.it )
  2. Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati sui siti istituzionali. Di seguito il relativo modulo da scaricare: Modulo B – accesso civico semplice 

    Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può rivolgersi a:

      • il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e-mail: ufficiolegale@pec.lucecinecitta.it), in caso di richiesta già inviata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
      • il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (e-mail: rpct@cinecitta.it ) , in caso di richiesta già inviata all’ufficio competente della Società.

     

  3. Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; con il diritto di accesso generalizzato, in un’ottica completamente diversa rispetto a quella che ispira la legge n. 241 del 1990, l’ordinamento vuole favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Di seguito il relativo modulo da scaricare: Modulo C – accesso civico generalizzato 

    Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può rivolgersi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (e-mail: rpct@cinecitta.it ).

     

  4. Ai sensi dell’art. 5, c. 7, D. Lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Di seguito il relativo modulo da scaricare: Modulo D – riesame accesso civico 

    La richiesta di riesame di accesso civico va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Cinecittà S.p.A.

     

  5. Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Cinecittà S.p.A. è il Dott. Federico Bagnoli Rossi.

Ai fini dell’individuazione dell’ufficio competente, si invita a consultare l’organigramma.

La procedura di accesso civico

    1. Richiesta: chiunque rilevi che la Società non stia adempiendo pienamente ad un obbligo di pubblicazione previsto dalla legge (accesso civico semplice), può compilare il modulo di richiesta di accesso civico semplice (Modulo B., sopra indicato). Altrimenti, qualora egli desideri richiedere un dato o un documento, ulteriore rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, detenuto dalla Società (accesso civico generalizzato), può compilare la richiesta di accesso civico generalizzato (Modulo C., sopra indicato).

 

    1. Presa in carico della richiesta: una volta presa visione della richiesta, la Società riscontra la richiesta con una ricevuta di presa in carico. Qualora necessario, viene informato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale, se del caso, provvede ad attivare la segnalazione interna ex art. 43, cc. 1 e 5 del D. Lgs. 33/2013 secondo la procedura prevista.

 

    1. Risposta della Società: esaminata la richiesta, il destinatario della stessa provvede a fornire una risposta al richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

 

    1. Eventuale ricorso al titolare del potere sostitutivo: nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, come sopra indicato caso per caso (Modulo D., sopra indicato). Tale titolare, verificata la sussistenza dell’obbligo di comunicazione, provvede con le modalità di cui al punto precedente, sostituendosi al referente per l’accesso civico.

 

    1. Eventuale ricorso al TAR: come indicato nel precedente punto E., qualora il richiedente ritenga violati i propri diritti in materia di accesso civico può richiedere il ricorso al TAR, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 104/10 (Codice del processo amministrativo).

 

Per l’individuazione dell’ufficio/direzione interessata, consultare l’Articolazione degli uffici – Organigramma.

Recapito telefonico: contattare il centralino al numero +3906722861, richiedendo il trasferimento di chiamata all’ufficio o al soggetto desiderato